Legge di Bilancio 2025: riforma IRPEF, detrazioni e agevolazioni fiscali in primo piano

Legge di Bilancio 2025: riforma IRPEF, detrazioni e agevolazioni fiscali in primo piano

La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti novità in materia fiscale, consolidando misure già avviate e implementandone di nuove per semplificare e rendere più equo il sistema tributario italiano. Tra i principali interventi spicca la riforma dell’IRPEF, che diventa strutturale con la riduzione da quattro a tre aliquote. Altre modifiche riguardano le detrazioni per i redditi da lavoro dipendente, il trattamento fiscale dei fringe benefit, le agevolazioni per le nuove assunzioni, e un riordino complessivo delle detrazioni per carichi familiari.
Nel panorama delle imprese, spiccano la proroga di crediti d’imposta strategici, la revisione delle deduzioni per spese di trasferta e rappresentanza, e incentivi per gli investimenti in transizione ecologica e tecnologica. Questa manovra rappresenta un passo decisivo verso una maggiore sostenibilità fiscale e un rilancio dell’economia, con effetti attesi sul potere d’acquisto delle famiglie e la competitività delle aziende.

Uno sguardo più dettagliato alle misure previste nella legge permette di comprendere l’impatto di queste disposizioni su cittadini, lavoratori e imprese. Dalla riforma dell’IRPEF alla revisione delle detrazioni, fino agli incentivi per investimenti innovativi, ecco tutte le principali novità suddivise per ambiti di intervento.

 

Riforma dell’IRPEF Rimodulazione scaglioni Irpef Art. 1 comma 2 lett. a

L’Irpef è disciplinata dall’articolo 11 del Dpr n. 917/1986, che detta le regole per il calcolo dell’imposta dovuta.

Il Decreto Legislativo n 216/2023 aveva rimodulato per l’anno 2024 le aliquote e gli scaglioni dell’Irpef.

La legge di bilancio 2025 ha reso strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote degli scagioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF (23, 35 e 43 per cento).

Modifiche detrazioni e Riduzione cuneo fiscale Art.1 commi da 2 lett. b a 9

  • Modifica alle detrazioni d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, anche in questo caso la legge di bilancio rende strutturale anche la detrazione di 1.955,00 euro per i redditi di lavoro dipendente (fino al 2023 era di 1.880,00 euro). Ciò comporta un aumento della “non tax area” da 8.174,00 a 8.500,00 euro.
  • modifica al “trattamento integrativo della retribuzione”.
  • Coordinamento tra gli scaglioni IRPEF e la possibilità di differenziare le aliquote dell’addizionale regionale e comunale all’IRPEF.
  • Un bonus o ulteriore detrazione per la riduzione del cuneo fiscale dei lavoratori dipendenti

 

Detrazioni per oneri e per carichi di famiglia art.1 commi 10,11,13

Riordino detrazioni per soggetti con reddito superiore a 75.000 euro,  per i redditi superiori a questo importo le detrazioni devono essere calcolate in base al tetto massimo previsto dalla norma, moltiplicato per il coefficiente risultante per il numero dei figli. (comma 10)

Modifiche alle detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR, in relazione ai figli con più di 30 anni di età non disabili (non saranno più a carico), agli altri familiari diversi dal coniuge e dai figli e ai familiari residenti all’estero dei cittadini extracomunitari residenti in Italia.  (Comma 11)

Incremento del limite massimo annuo entro cui è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 19% per le spese scolastiche. (comma 13)

 

Redditi di lavoro dipendente art.1 commi 48, 97-101, 390-391

Incremento, per il 2025, 2026 e 2027, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 1.000 o 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico. (commi 390 e 391)

Modifica al criterio di determinazione del fringe benefit per le auto di nuova immatricolazione concesse in uso promiscuo ai dipendenti. (Comma 48)

Retribuzioni convenzionali anche per i dipendenti che fanno ritorno settimanale al proprio domicilio.

Possibilità, per i frontalieri in Svizzera, di svolgere attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro senza la perdita dello status di lavoratore frontaliere. (commi 97 e 98)

Spese di trasferta e di rappresentanza art.1 commi 81-82-83

Nuovi requisiti per la deducibilità, dal reddito d’impresa e dall’IRAP, delle spese di rappresentanza (ivi inclusi gli omaggi), di quelle di trasferta.

Nuove condizioni di deducibilità anche per le spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della L. 21/92, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi. Obbligo per tutte della tracciabilità dei pagamenti)

La tracciabilità delle spese e dei rimborsi analitici consentirà:

  • alle imprese e ai lavoratori autonomi di poter dedurre fiscalmente i costi sostenuti in relazione a una trasferta oggetto di successivo riaddebito analitico al proprio cliente;
  • ai lavoratori dipendenti dei medesimi datori di lavoro di evitare la tassazione e l’imposizione contributiva sui rimborsi di spese sostenute nell’ambito di una trasferta.

 

Super deduzione per le nuove assunzioni art. 1 commi 399,400

Proroga, per il 2025, 2026 e 2027, della super deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Altre novità per il Regime forfetario  art. 1 commi 12 

Modifiche alle cause di decadenza dal regime forfetario attraverso l’incremento del limite di reddito di lavoro dipendente. Il Comma 12 Limiti per la fruibilità del regime forfettario modifica l’articolo 1, comma 57, lettera d-ter), L. 190/2014, elevando a 35.000 euro il limite dei compensi da redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, al di sopra del quale è preclusa la possibilità di avvalersi del regime forfetario.

 

Assegnazioni agevolate di beni ai soci ed estromissioni art. 1 commi 31-37

Riapertura delle agevolazioni per assegnazioni, cessioni e trasformazioni, da effettuare entro il 30 settembre 2025. Riapertura dell’estromissione agevolata dei beni strumentali dell’imprenditore individuale, da effettuare entro il 31 maggio 2025.

 

Rivalutazione di partecipazioni e terreni art. 1 comma 30

Messa a regime della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni ex artt. 5 e 7 della L. 448/2001, con imposta sostitutiva del 18%.

 

Cripto-attività art. 1 comma 24

Incremento al 33% della sostitutiva dal 31 gennaio 2026. Eliminata la franchigia reddituale di 2.000 euro. Reintrodotto il regime di affrancamento con il versamento di un’imposta sostitutiva del 18%.

 

Svalutazioni e perdite su crediti delle banche e di DTA art. 1 commi 14-20

Modifiche sulla deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni.

Deduzione quote di ammortamento dell’avviamento che ha generato DTA.

Perdite attese su crediti da FTA IFRS 9.

Limiti all’uso di perdite fiscali ed eccedenze ACE

 

Altre novità per le imposte dirette art. 1 commi 862-863 Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option

La deduzione fiscale dell’onere contabilizzato in relazione ai piani di stock option per i dipendenti si effettua al momento dell’effettiva assegnazione degli strumenti finanziari. (Comma 862-863)

 

 

Agevolazioni e crediti imposta art.1 commi 427-429, 445-448, 449, 458-460, 461, 485-491, 543

Proroga del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI fino al 31 dicembre 2027. (Comma 449)

Proroga per il 2025 del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, anche per il settore agricolo.   (Comma 485-491) (Comma 543)

Riconoscimento di un contributo in conto capitale per coloro i quali hanno riversato il credito di imposta ricerca e sviluppo. (commi 458-460)

Rifinanziamento della “Nuova Sabatini”. (comma 461)

Crediti d’imposta per investimenti

Modifiche credito d’imposta transizione 5.0. (commi 427e 429). La legge di bilancio ha unito i primi due scaglioni di investimento, rimodulandone di conseguenza le aliquote;

il contributo variabile dal 35% al 45% è ora previsto per investimenti fino a 10 milioni di euro, mentre per lo scaglione da 10 a 50 milioni di euro le imprese possono beneficiare di un credito d’imposta variabile dal 5% al 15%.

Anche le maggiorazioni previste per gli impianti fotovoltaici con determinati livelli di efficienza aumentano, ora rispettivamente pari al 140% e 150% in luogo del 120% e 140% a cui si aggiunge la maggiorazione del 130% per la fascia di efficienza minima.

Infine, per facilitare l’accesso al credito, sono state semplificate le procedure di calcolo del risparmio energetico e ampliata l’ammissibilità di cumulo con altre misure, come il credito d’imposta ZES Unica e della Zona Logistica Semplificata (ZLS)

Modifiche credito d’imposta transizione 4.0.(commi 445-448)

 

IVA art. 1 commi 21-29, 38-44, 57-63, 64-65, 212

Revisione ambito applicativo web tax.

Reverse charge per contratti di appalto nei trasporti e nella logistica.

Modifica alle aliquote IVA per le prestazioni di servizi relative a gestione e stoccaggio di rifiuti ed erogazione di corsi per attività sportiva invernale.

Imponibilità per la formazione resa alle agenzie di somministrazione di lavoro.

Articolo pubblicato

Sulle testate giornalistiche:

Quasimezzogiorno.com

2020revisione.it

Articolo a firma di Arturo Denza

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