Il 2017 si è presentato ricco di novità in campo fiscale. Le modifiche e i cambiamenti più significativi che si vogliono evidenziare, per imprenditori e lavoratori autonomi, sono:
- l’eliminazione dell’obbligo, da parte dei soggetti passivi di Iva, di presentare i modelli INTRASTAT solo ACQUISTI – adempimento sostituito dalla presentazione della Comunicazione Iva Trimestrale;
- la modifica della normativa fiscale applicata per la determinazione del reddito delle ditte in contabilità semplificata (ditte individuali e società di persone). Il reddito fino al 31/12/2016 era determinato per competenza, da quest’anno, lo stesso sarà determinato per cassa.
“Dulcis in fundo”,
- l’istituzione della “sanatoria Equitalia” prevista a fine anno. La stessa prevede per i contribuenti la possibilità di sanare i debiti verso “Equitalia” ottenendo uno sgravio sulle somme da pagare.
Insomma anche quest’anno grandi rivoluzioni, ma andiamo con ordine.
I modelli INTRASTAT
La norma ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, “sono soppresse” le comunicazioni Intrastat limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea. Resta in vigore l’adempimento di invio del modello Intrastat per le cessioni di beni e servizi. La soppressione dell’invio intra acquisti , però, genera nuovi obblighi, quale la redazione e l’invio dello Spesometro e/o comunicazione IVA trimestrale.
È stata abolita, inoltre, la comunicazione black list a decorrere dal periodo 2017, che è dovuta quindi solo per il periodo d’imposta 2016.
La Comunicazione Iva trimestrale e lo Spesometro trimestrale
La Comunicazione trimestrale IVA 2017 è una delle novità contenute nel decreto fiscale collegato alla nuova Legge di Bilancio 2017. Questa novità prevede l’introduzione di nuovi adempimenti per i soggetti passivi IVA, al fine di ridurre l’evasione fiscale dell’IVA in Italia: la Comunicazione Trimestrale Iva dal 2017 sostituirà la vecchia comunicazione annuale IVA.
La Comunicazione Trimestrale Iva prevede: l’introduzione di una nuova comunicazione trimestrale per trasmettere all’Agenzia delle entrate, i dati riepilogativi di tutte le operazioni di liquidazione periodica IVA.
Nella nuova disposizione, rientrano tutte le operazioni IVA svolte da soggetti iva a prescindere dagli importi o dalla tipologia giuridica del soggetto, fatta eccezione per i contribuenti nel regime dei minimi che ne sono esclusi.
Quali sono le sanzioni e le scadenze?
Le sanzioni per omessa, incompleta o infedele, comunicazione dei dati Iva trimestrali sono pari a euro 2 per ciascuna fattura con un massimo di 1.000 euro a trimestre.
Per il primo anno la comunicazione Iva sarà da effettuarsi:
- per il 1° semestre 2017 (gennaio-giugno) la scadenza è fissata al 25 luglio 2017;
- Per il 3° trimestre (luglio-settembre) la scadenza è fissata al 30 novembre 2017;
- Per il 4° trimestre (ottobre-dicembre) la scadenza è fissata al 28 febbraio 2018.
A partire dal 2018, le scadenze della Comunicazione Trimestrale Iva (ex ?- spesometro), sono state fissate al :
30 maggio – rif. 1° trimestre; 16 settembre – rif. 2° trimestre, 30 novembre – rif. 3° trimestre;
28 febbraio dell’anno successivo – rif. 4° trimestre dell’ anno precedente.
Il vecchio spesometro annuale sarà soppiantato dallo spesometro da inviare con frequenza trimestrale. Esso prevederà l’obbligo per i soggetti passivi IVA di trasmettere i dati delle fatture emesse o ricevute, non più una volta l’anno ma ogni 3 mesi.
DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA ATTENZIONE:
da questo anno la dichiarazione IVA annuale relativa al periodo d’imposta 2016 dovrà essere redatta e presentata entro il 28 febbraio, ricordo che fino all’anno scorso la stessa veniva normalmente presentata insieme alla dichiarazione dei redditi con modello Unico a settembre.
DOMANDA DI ADESIONE A GEVOLATA A EQUITALIA
“Rottamazione” Equitalia
Per presentare domanda di adesione agevolata la norma lascia tempo fino al 31 marzo 2017.
Con tale sanatoria, sarà possibile “definire” – risparmiando su sanzioni e interessi di mora – i carichi affidati a Equitalia anni 2000-2016.
Il pagamento può essere fatto in più rate, fino ad un massimo di cinque. La richiesta di adesione potrà essere inoltrata fino al 31 marzo 2017 e, entro il 31 maggio, Equitalia comunicherà gli importi da pagare. Forte critica a tale provvedimento è il numero massimo di 5 rate previsto per pagare l’importo dovuto. Più precisamente la norma prevede che le prime tre, con scadenza, rispettivamente, luglio, settembre e novembre 2017, dovranno coprire il 70% del debito e, le ultime due, con scadenza aprile e luglio 2018, dovranno chiudere il restante debito pari al 30% dello stesso. Nella situazione di grande difficoltà economica che stiamo vivendo è palesemente chiara la contrarietà della norma dal punto di vista del contribuente che, per poter concretizzare questa opportunità ha di fronte a sé, oggettivamente, grandi ostacoli da superare .
Per alcuni contribuenti lo studio ha già eseguito lo sviluppo del piano finanziario della situazione debitoria in virtù della sanatoria, procedendo ad elaborare la comparazione tra il debito dovuto e il risparmio di cui si può beneficiare. Tale comparazione è stata calcolata, singolarmente per ciascuna cartella, eliminando dagli importi dovuti quelli non dovuti seconda la norma, determinando anche la percentuale di risparmio su ogni cartella. Questo lavoro preventivo di calcolo della percentuale di risparmio possibile per ciascuna cartella, dà l’opportunità, in caso di impossibilità di “condonare” tutti gli importi, di fare oggettivamente una scelta di convenienza nello stabilire quali cartelle inserire nella sanatoria preferendo quelle su cui è stata verificata una maggiore percentuale di risparmio.
REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
Tra le principali novità dal 1° gennaio 2017, per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, rileviamo la determinazione del reddito e del valore della produzione netta secondo il criterio della cassa, in sostituzione del criterio della competenza. Questo determina una revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese, nell’ottica della semplificazione.
A decorrere dal 2017 le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito d’impresa applicando il principio di cassa.
Ai fini contabili possono scegliere di:
1) tenere 2 distinti registri nei quali annotare rispettivamente i ricavi percepiti e le spese sostenute;
2) utilizzare i registri IVA nei quali a fine anno riportare l’importo complessivo dei ricavi / spese non incassati / pagati;
3) optare (con validità almeno triennale) per la presunzione di incasso / pagamento del ricavo / spesa nell’anno di annotazione del documento nei registri IVA.
E’ di fondamentale importanza la scelta del regime, anche perché in alcuni casi, la stessa risulta vincolante per un triennio.
È comunque consentita l’opzione per la contabilità ordinaria.
Per la tenuta della contabilità semplificata va fatto riferimento ai ricavi percepiti in un anno intero / conseguiti nell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario.
Attenzione perché il passaggio di regime nel 2017 potrebbe creare un problema al reddito prodotto. Le rimanenze finali 2016 (iniziali 2017) che saranno considerate costi nel 2017 non saranno bilanciate dal rilevamento delle rimanenze finali 2017 (il regime per cassa non lo prevede) e ciò specialmente alle attività con molte rimanenze potrebbe generare un reddito molto più basso o addirittura una perdita.
Si aspetta un intervento chiarificatore su questo ed altri problemi… chi vivrà vedrà …
Grazie per il tempo dedicatomi… consideratele delle info… da approfondire