ALCUNI IMPORTANTI NOVITA’ DI CUI TENERE CONTO
DEDUCIBILITA’ CARBURANTE SOLO CON PAGAMENTI TRACCIATI
Il decreto legge n. 79 del 28.06.2018, ha prorogato l’uso della scheda carburanti fino a fine anno e reso l’emissione obbligatoria della fattura elettronica per le cessioni di gasolio e benzina per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione dal 1° gennaio 2019.
Resta inteso che, per effetto della legge di bilancio 2018, dal 1° luglio 2018 sarà possibile dedurre l’IVA sugli acquisti di carburante, da parte dei soggetti passivi Iva, solo pagando con strumenti tracciabili (art. 164 del TUIR e l’art. 19-bis1, comma 1, lett. d) del DPR 633/72). Il mancato rispetto di questa regola comporta l’indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e l’indetraibilità ai fini IVA.
DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI STIPENDIO
La stessa legge di bilancio 2018 ha previsto che dal 1 luglio 2018 è vietato il pagamento degli stipendi in contanti, pertanto è obbligatorio il pagamento della retribuzione tramite bonifico bancario o postale o comunque tramite strumenti di pagamento elettronici.
Il rischio per chi paga gli stipendi in contanti è una sanzione da 1.000 a 5.000 euro. Sanzione che viene irrogata dagli ispettori del lavoro e che può essere ridotta a 1.667 euro. Non solo, la firma della busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Il DECRETO DIGNITA’ DI IERI SERA 2 luglio 2018
ha previsto che i contratti a termine potranno durare massimo 12 mesi, per essere rinnovati, bisognerà indicare una causale specifica: cioè il motivo per cui non diventano a tempo indeterminato.
Lo stesso decreto ha abrogato lo split payment sull’Iva solo per i professionisti nei confronti della P.A. Tale metodo prevede la scissione del pagamento al cliente della P.A., l’imponibile va versata al cliente e l’iva trattenuta e versata direttamente all’erario.