Errata notifica in caso di contribuente defunto
Difetto di notifica: In caso di notifica dell’avviso di accertamento intestato a contribuente defunto, l’art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, pone un obbligo di comunicazione a carico degli eredi, dalla cui inosservanza deriva che la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso; pertanto, se l’atto viene notificato ad uno solo degli eredi deriva la nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell’avviso di accertamento. Questo aspetto è stato evidenziato anche dalla Suprema Corte che ha evidenziato, «non si tratta di un dato puramente formale, perché esso va ad incidere in realtà sul momento strutturale del rapporto tributario che non è evidentemente configurabile nei confronti di un soggetto non più esistente» (Cassazione 12210/95): sicché dal mancato rispetto del procedimento notificatorio predisposto dalla norma deriva la «nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell’avviso di accertamento» (Cassazione 11447/02). Il destinatario dell’atto indicato risulta … e il messo notificatore ha recapitato al figlio erede, nella casa di abitazione del detto figlio sposato, con domicilio nello stesso stabile ma in appartamento diverso, l’atto del defunto. Per questo motivo l’atto non essendo intestato agli eredi collettivamente e impersonalmente, ha leso la possibilità di difesa degli altri eredi.