CREDITO D’IMPOSTA PUBBLICITA’
Il credito d’imposta per investimenti in pubblicità è previsto
- per le imprese,
- i lavoratori autonomi
- gli enti non commerciali
in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Esso è stato istituito dal 2018 (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni).
Requisiti per beneficiare del credito prima del 2020
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.
Importo del credito d’Imposta prima del 2020
Il credito d’imposta era pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, furono definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa e con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello di comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione.
La legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178, comma 608)
- proroga l’agevolazione “bonus pubblicità” per gli anni 2021 e 2022,
- conferma i valori modificati dal “Decreto Rilancio” del 2020, ossia l’agevolazione del 50% sugli investimenti senza necessità del valore incrementale dell’1% rispetto agli investimenti degli anni precedenti,
- apporta delle modifiche al limite di spesa e ai media disponibili. Gli investimenti possono essere effettuati su giornali e periodici, anche digitali e di fatto vengono escluse le attività su radio e TV locali e nazionali.
Sono ammissibili al credito d’imposta pubblicità gli investimenti per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su testate editoriali, come indicato dal legislatore:
- giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Quali sono le attività digitali coperte dal bonus.
I canali digitali – tra cui redazionali e banner pubblicitari sul sito, dem , sms marketing , newsletter , podcast , link building, video interviste, attività sui social – che le aziende editrici utilizzano per veicolare contenuti e informazione possono certamente rientrare nell’agevolazione.
La legge di Bilancio 2021 agevola con credito d’imposta al 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (di seguito “Stampa”), entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.
Ciò significa che per gli investimenti sulle Emittenti televisive e radiofoniche locali, si applica la normale disciplina di cui al comma 1-bis del citato articolo 57-bis: il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1 per cento, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.
Non possono essere agevolati gli investimenti che riguardano:
altre forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, ecc…
Per il 2021 aumento fondi
E’ stato aumentato di molto il plafond dei fondi disponibili su questa misura, per il 2021, ma non c’è ugualmente la certezza che venga assegnato il 50% dell’importo spese.
La richiesta di agevolazione
- va inviata per via telematica all’Agenzia delle Entrate indicando correttamente le spese sostenute e da sostenere e identificare quelle ammissibili per l’agevolazione. la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, prevista dall’articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato.
- L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria (articolo 5, comma 3, del D.P.C.M. n. 90 del 2018), pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
- L’agevolazione è imponibile ai fini redditi e Irap,
- Il credito d’imposta può essere utilizzato in misura non superiore a 250mila euro annui.
- Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. utilizzando il codice tributo “6900”.
- la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è presentata al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a consuntivo, nel nuovo anno, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998.
Termini di presentazione
- La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta è presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno.
- La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è presentata dal 1° al 31 gennaio anno successivo (a consuntivo).
Nella Comunicazione per la fruizione del credito imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali (art.57 bis del D-L-24 aprile 2017, n.50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n.96, D.P.C.M. 16-05-2018, n.90) presentata con dichiarazione a consuntivo (gennaio 2022) Va compilata la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018 e di cui all’articolo di cui all’articolo 57-bis del D.L. n. 50 del 2017.
Resta ferma l’applicazione del limite de minimis di cui ai Regolamenti dell’Unione europea
Esempio esito anno 2020 bonus pubblicità richiesto e concesso
Esempio 2020 importo speso credito imposta richiesto
Stampa € 35.155,00 17.578,00
TV/Radio locali € 1.250,00 625,00
Con l’approvazione dell’elenco definitivo avvenuto il 25 marzo 2021 l’importo accordato del credito d’imposta è risultato di € 4.197,00 (circa 11%) anziché 18.203,00 come previsto nella norma (50%) a causa delle troppe domande ed essendo i fondi limitati redistribuzione.
Il credito d’imposta in RU e RS
va indicato nella sezione I del quadro RU,
Codice credito E4 Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 57-bis D.L. 50/2017; art. 4 D.L. 148/2017; art. 1, c. 762, L. 145/2018; art. 98, c. 1, D.L. 18/2020; art. 186, c. 1, D.L. 34/2020; art. 96, c. 1, D.L. 104/2020; art. 1, c. 608, L. 178/2018)
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
- nel rigo RU5 va riportato l’ammontare del credito d’imposta spettante nella misura riconosciuta dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria per gli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali nell’anno 2020. I soggetti con periodo d’imposta 2020/2021 devono indicare il credito maturato con riferimento agli investimenti effettuati nell’anno solare 2020 (art. 5, c. 4, d.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90).
Nel quadro RS va indicato inserendo il codice 56