DECRETO RILANCIO:SINTESI NOVITA’

DECRETO RILANCIO
Il Decreto-legge 19 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato pubblicato Sul supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 .
Di seguito, suddivise per ambito di competenza, le principali misure previste con indicati, i titoli, i capitoli e gli articoli in cui sono trattati.
1. Salute e sicurezza (Titolo I – artt. 1-23)
2. Sostegno alle imprese e all’economia (Titolo II, artt. 24-65),
3. Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia (Titolo III, artt. 66-103),
4. Ulteriori disposizioni per la disabilità e la famiglia (Titolo IV, artt. 104-105),
5. Misure per gli enti territoriali (Titolo V, artt. 106-118),
6. Misure di incentivo e semplificazione fiscale (Titolo VI, artt. 119-164),
7. Misure per la tutela del credito e del risparmio (Titolo VII, Capo I, artt. 165-175),
8. Sostegno al turismo (Titolo VIII, Capo I, artt. 176-182),
9. Misure per l’istruzione e la cultura (Titolo VIII, Capo I, artt. 183-185),
10. Misure per l’editoria e le edicole (Titolo VIII, Capo II, artt. 186-195),
11. Misure per le infrastrutture e i trasporti (Titolo VIII, Capo III, artt. 196-215),
12. Misure per lo sport (Titolo VIII, Capo IV, artt. 216-218),
13. Misure per l’agricoltura (Titolo VIII, Capo VI, artt. 222-226),
14. Misure in materia di istruzione (Titolo VIII, Capo VIII, artt. 230-235),

Concentrando la nostra analisi su quanto previsto per le imprese e i lavoratori autonomi, è stato previsto:
1) Contributo a fondo perduto calo fatturato a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, con calo dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 superiore a 1/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
•Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
•L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata: 20% con ricavi fino a 400mila euro; 15% con ricavi da 400mila a 1 milione di euro, 10% con ricavi da 1 milione e fino a 5 milioni di euro. Sarà possibile presentare l’istanza all’agenzia delle Entrate nella seconda metà di giugno. Il contributo sarà erogato, dopo 60 giorni, dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.
2) Esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.
3) Credito d’imposta del canone di locazione. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, si istituisce un credito d’imposta nella misura del 60 % dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività: industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
il credito risulta del 30% in caso di fitto d’azienda (in cui sia presente anche un bene immobile ad uso non abitativo).
•Tale credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (si attende decreto attuativo A.d.E.)
4) In automatico è prevista la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.
5) ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
6) ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
7) Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
8) ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) Artigiani e Commercianti, già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
Agli artigiani e commercianti non spetta il bonus relativo al mese di maggio 2020, in compenso possono presentare la richiesta del fondo perduto per calo fatturato se presentano le caratteristiche indicate.
9) Ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro.
10) E’ riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione.
11) si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Il Decreto Rilancio contiene un errore, (forse una svista materiale facilmente sanabile) per cui “da un lato il Governo ha rifinanziato gli indennizzi statali per i mesi di aprile e di maggio, (con l’art 78) e dall’altro l’ art. 86 stabilisce che l’indennizzo già erogato a marzo è incompatibile con quello dei mesi successivi.
12) per i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
13) Si riconosce un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione.
14) Versamenti sospesi fino a settembre: prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati.
15) Sospensione pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento: per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre.
16) Rottamazione: Tutte le rate del 2020 della rottamazione ter e del saldo e stralcio, se non saranno versate dai contribuenti alle relative scadenze previste per l’anno in corso secondo il piano di versamenti, potranno essere pagate entro il 10 dicembre 2020 senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi: non ci saranno decadenze dal piano né interessi ulteriori applicati.
17) Credito imposta ricerca e sviluppo al sud: per il 2020, maggiorazione dell’aliquota ordinaria dal 12 al 25% per grandi imprese e dal 12 al 35% per medie imprese e dal 12 al 45% per piccole imprese.                                                                   18)Limitatamente all’anno 2020, l’innalzamento del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari al 50 per cento (la domanda può essere presentata anziché a marzo entro settembre 2020.

Sinteticamente si riportano altre misure a sostegno delle famiglie/persone.
19) Detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. In luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.
20) Tax credit vacanze: per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed & breakfast.
21) per il mese di maggio si introduce il “reddito di emergenza”, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem sarà erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020
22) Buono Mobilità: ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica. Tale “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste.
23) Si agevolano le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati.
Olevano s/T 26/05/2020

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