- Emendabilità della dichiarazione: la sentenza della Cassazione n. 2226 del 2011 ribadisce il principio sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15063 del 25 ottobre 2002 che ha previsto il principio della piena emendabilità della dichiarazione fiscale. La sentenza dichiara emendabile e ritrattabile ogni dichiarazione dei redditi che risulta frutto di un errore del dichiarante nella relativa redazione “sia tale errore testuale o extratestuale, di fatto o di diritto”, quando da essa possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi da quelli che per legge devono restare a suo carico. Inoltre già dal 2002 anche la Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 8972 del 20 giugno 2002 aveva evidenziato che i principi della capacità contributiva e di buona amministrazione rendono “intollerabile” un sistema legale che impedisca al contribuente di dimostrare l’inesistenza di fatti giustificativi del prelievo. A tale conclusione il giudice di legittimità era pervenuto sulla base del principio della collaborazione e della buona fede, “immanente” all’imposizione tributaria, che deve improntare i rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente. Secondo la Suprema Corte tale principio costituisce una “vera e propria clausola generale” esistente nel sistema anche prima dell’espresso riconoscimento contenuto nell’art. 10 comma 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- -istanza di rimborso
- -emendabilità in sede contenziosa.
- – rettifica della dichiarazione
- L’emendabilità della dichiarazione prevista con la sentenza n. 15063/2002 dal punto di vista sistematico evidenzia come la stessa non ha natura di atto negoziale e dispositivo ma reca una mera esternalizzazione di scienza e di giudizio modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione dei dati riferiti. La tesi enunciata in questa sentenza è anche fondata su una riflessione di principio: un sistema normativo che negasse radicalmente la rettificabilità della dichiarazione e si proponesse di sottoporre il contribuente, sulla base di tale atto, ad un prelievo fiscale sostanzialmente indebito, si rileverebbe difficilmente compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva e dell’oggettiva correttezza dell’azione amministrativa. La suprema Corte chiarisce che la rimovibilità degli effetti della dichiarazione trova riscontro nella previsione dell’art. 38 del DPR 600/73 sulla possibilità del rimborso … Il principio della piena emendabilità e rettificabilità può concretamente esplicarsi in tre modalità:
Ma i giudici di legittimità dopo aver richiamato la giurisprudenza pregressa in tema di emendabilità e ritrattabilità della dichiarazione dei redditi hanno stabilito che la possibilità di modificare quanto erroneamente dichiarato dal contribuente in sede di dichiarazione originaria è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso ai sensi dell’art. 38 del dpr 602/1973 ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria.