FINANZIAMENTI PER LE START UP DALLA REGIONE CAMPANIA La Regione Campania Il 13/06/2017 ha pubblicato sul BURC n. 47 del 12 Giugno 2017, la notizia che ha stabilito: di fissare al 15 giugno 2017 la data a partire dalla quale:
- all’indirizzo www.innovazione.regione.campania.it poter scaricare la modulistica per la presentazione delle istanze relative all’ intervento “Campania Start up” e il vademecum per la compilazione delle domande;
- sarà attiva la pec: campaniastartupinnovativa@pec.regione.campania.it, cui inviare FAQ e richieste dichiarimenti; di fissare al 27 giugno 2017 la data a partire dalla quale sarà attivo il link, disponibile all’indirizzo www.innovazione.regione.campania.it, con cui sarà possibile collegarsi alla piattaforma sulla quale si potrà avviare la fase di compilazione delle domande relative all’ intervento “Campania Start up”; di fissare al 19 luglio 2017 la data a partire dalla quale, con le modalità indicate nel vademecum sarà possibile sottoscrivere le domande e, mediante la piattaforma, trasmetterle alla Regione Campania;
In sintesi questa agevolazione propone un finanziamento per la creazione e consolidamento di nuova imprenditorialità ad alto contenuto innovativo.
QUALE LE SPESE AMMISSIBILI
Sul totale investimento
Opere murarie e ristrutturazioni max 10%,
Acquisto Brevetti e consulenza max 40%,
Macchinari impianti attrezzatura senza limiti,
Programmi informatici e siti web max 20%,
Servizi reali (studi di fattibilità consulenza sull’innovazione, sostegno all’innovazione, sostegno alla penetrazione al mercato max 30%,
Finanziamento in conto gestione per l’assunzione di personale qualificato max 20%
Investimento minimo 50.000 e max 500.000,00 di cui 65% a fondo perduto in conto capitale e in conto gestione. COS’E’ UNA Start Up innovativa
La Start Up Innovativa E’ stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico con l’emanazione dell’art. 25 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 coordinato con la L. di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, con l’obiettivo finalizzato alla nascita ed alla crescita di nuove imprese innovative (c.d. start-up innovativa) con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, creare un contesto maggiormente favorevole all’innovazione, promuovere maggiore mobilità sociale, attrarre talenti in Italia e capitali dall’estero.
La start-up innovativa: requisiti formali e sostanziali
- può assumere la forma di società di capitali,
- deve essere costituita e svolgere attività d’impresa da non più di 60 mesi;
- deve essere residente in Italia oppure in uno degli Stati membri dell’Unione Europea a condizione che abbia una sede produttiva od una filiale in Italia;
- il totale del valore della produzione annua della società, a partire dal secondo anno, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
- la società non deve distribuire o aver distribuito utili;
- oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria od a seguito di cessione d’azienda o di ramo d’azienda,
- le spese in ricerca e sviluppo sostenute dalla società debbono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione,
- deve impiegare come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore ad 1/3 della propria forza lavoro, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, in alternativa, impiegare come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale.
La start-up innovativa: le deroghe al diritto societario
è ammessa la possibilità di posticipare al secondo anno di esercizio la riduzione del capitale sociale nel caso di perdita a meno di 1/3 per la start-up innovativa, così come previsto dall’art. 2446, co. II, c.c. ed art. 2482, co. IV, c.c.;
nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, è consentito all’assemblea dei soci disporre il rinvio alla chiusura dell’esercizio successivo la deliberazione di riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, così come previsto dall’art. 2447 c.c. ed art. 2482 ter c.c.;
l’atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata – in deroga a quanto previsto dall’art. 2468, co. II e III, c.c. e dall’art. 2479, co. V, c.c. – può: a) creare categorie di quote di partecipazione fornite di diritti differenti; b) determinare il contenuto delle differenti quote di partecipazione; c) creare categorie di quote di partecipazione che non attribuiscano diritti di voto o che attribuiscano diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta dai soci; d) creare categorie di quote di partecipazione che attribuiscano diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni.
La start-up innovativa: Agevolazioni fiscali
Per l’anno 2017, la norma consente di detrarre all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche un importo pari al 30% (già19% per il 2016) della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative; l’investimento massimo detraibile non può eccedere la somma di 1.000.000 (già 500.000 per il 2016) euro per ogni periodo d’imposta e deve essere mantenuto per almeno 2 anni. Detrazione analoga se ad investire nella società start up sia società soggetta a Ires con limite massimo fissato in € 1.800.000 e detenzione per 3 anni.
Misure per la raccolta del capitale di rischio nelle start-up innovative
A ciò si aggiunge che l’art. 30 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 ha introdotto una specifica disciplina per la raccolta di capitale di rischio tramite portali on line da parte di imprese start-up innovative. Con la delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, la Consob ha dato, in prima battuta, attuazione a quanto disposto dall’art. 30 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 170 attraverso l’adozione del “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di startup innovative tramite portali online”, in conformità a quanto previsto dall’articolo 50 quinquies e dall’articolo 100 ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – c.d. equity crowdfounding. La disciplina dell’equity crowdfoundig è stata recentemente modificata dalla Consob con la delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016 (a cui si rimanda per maggiori approfondimenti) che ha ridenominato il precedente provvedimento ora definito “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line”.