IL CREDITO IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

IL CREDITO IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

  • è stato previsto dalla legge di Bilancio 2020  n. 160/2019 (articolo 1, commi 184-197)
  • e riproposto con modifiche dalla Legge di bilancio 2021 n.178 del 30/12/2020 (articolo 1, comma 1051 e seguenti).

L’introduzione della normativa agevolativa in commento ha posto fine alla (breve) storia del super ammortamento e dell’iper ammortamento che consisteva nella maggiorazione dell’ammortamento a cui eravamo stati abituati e che aveva valenza esclusivamente fiscale. Il beneficio che l’agevolazione generava era un beneficio differito.

Mentre il credito d’imposta 

  • ha immediata fruibilità in quanto genera un credito d’imposta “liquido”, utilizzabile in maniera immediata.
  • supporta e incentiva le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali.

 

La norma, prevista (istituita) dalla legge 160/2019 per il periodo 2020, si applica:

  • per gli investimenti aventi ad oggetto i beni materiali ricompresi nell’Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e cioè i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.

esempio Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti: macchine utensili per asportazione.   macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali. macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura.

e genera un credito d’imposta

  • nella misura del 40% del costo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b) del TUIR (“Si ricomprendono nel costo anche gli oneri di diretta imputazione”), per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro,
  • nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiore a 2,5 milioni di Euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari ad Euro 10 milioni (comma 189);
  1. per gli investimenti aventi ad oggetto i beni immateriali ricompresi nell’Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”

e genera un credito d’imposta

  • nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari ed Euro 700.000 (comma 190);
  1. per gli investimenti di tutti gli altri beni (ordinari) materiali ed immateriali,

genera un credito d’imposta

  • nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari ad Euro 2 milioni (comma 188).

 

Requisito della strumentalità

  • I beni oggetto dell’investimento – e quindi agevolabili – devono avere il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa che beneficia del credito d’imposta  quindi essere di uso durevole e atti ad utilizzo come strumenti di produzione nel processo produttivo dell’azienda.
  • Sono esclusi, tra gli altri, beni-merce o materiali di consumo,
  • I beni devono essere nuovi, quindi non sono agevolabili beni già utilizzati a qualunque titolo.
  • Sono agevolabili anche beni acquisiti mediante locazione finanziaria che presenti l’opzione di acquisto finale del bene a favore dell’utilizzatore.

 

Possibile conflittualità tra il super/iperammortamento e credito imposta

Per evitare la sovrapposizione tra le diverse misure agevolative, è previsto che il credito d’imposta non spetta per:

–          gli investimenti riguardanti beni “Industria 4.0” e i beni non 4.0 effettuati tra il 1 º gennaio e il 30 giugno 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono dell’ iperammortamento/super ammortamento)

La Legge di bilancio 2021 n.178 del 30/12/2020 (articolo 1, comma 1051 e seguenti) ha riproposto l’incentivo per le annualità 2021 e 2022 alla effettuazione di investimenti in beni strumentali nuovi,  confermando il credito di imposta il cui importo è commisurato al costo dei beni acquistati:

  • nella misura del 50/ 40% del costo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b) del TUIR (“Si ricomprendono nel costo anche gli oneri di diretta imputazione”), per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro,
  • nella misura del 30/20% del costo, per la quota di investimenti superiore a 2,5 milioni di Euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari ad Euro 10 milioni ,
  • nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiore 10 milioni di euro e fino al limite massimo  di costi complessivamente ammissibili pari ad Euro 20 milioni.
  • per gli investimenti aventi ad oggetto i beni immateriali ricompresi nell’Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”

e genera un credito d’imposta

  • nella misura del 20 % del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari ed Euro  1.000.000;
  • per gli investimenti di tutti gli altri beni (ordinari)
  1. materiali genera un credito d’imposta 10/6% fino a 2 milione
  2. immateriali, genera un credito d’imposta 10/6% fino a 1 milione
  3. strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile genera credito imposta 15/6% fino a 2 milioni

 

Si può affermare che la MODIFICA apportata al credito d’imposta dalla legge di bilancio 2021 n.178 del 30/12/2020

  • si sovrappone, in parte, sotto l’aspetto della cronologia degli acquisti ammissibili alla precedente (16-11/31-12)
  • incrementa ed anticipa il vantaggio derivante dalla effettuazione degli investimenti agevolabili.
  • In entrambi i casi (commi 188 e 189), per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal concedente (locatore).

 

Differenze e modifiche tra le due norme e diversa utilizzabilità secondo diversi presupposti:

  • Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite mod. F24
  • il credito previsto dalla L. 160/2019 era utilizzabile nell’anno successivo all’entrata in funzione del bene; pertanto gli investimenti effettuati nel 2020 in applicazione di tale disposizione danno diritto ad un credito d’imposta utilizzabile dal 1.1.2021 del nuovo anno.

 

Il nuovo credito introdotto dalla L. 178/2020, al contrario, può essere già utilizzato a partire dal momento in cui avviene

  • l’entrata in funzione del bene (per i beni ordinari)
  • l’interconnessione (per i beni 4.0),

quindi senza attendere il successivo periodo d’imposta.

 

Modalità di fruizione del credito:

  • il credito previsto dalla L. 160/2019 era utilizzabile su di un arco di 5 anni (3 per gli immateriali 4.0), in quote costanti;
  • il nuovo credito introdotto dalla L. 178/2020, al contrario, può essere già utilizzato in un periodo molto più breve, ossia 3 anni.
  • Per i beni ordinari, se il contribuente ha ricavi inferiori ai 5 milioni di euro, è possibile l’utilizzo in unica soluzione.

 

I destinatari del beneficio:

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Imprese forfetarie

le nuove agevolazioni costituiscono un beneficio innovativo per le imprese che adottano il regime forfetario ex legge n. 190/2014, in quanto tali soggetti, non sottraendo analiticamente i costi relativi all’attività esercitata, non deducono gli ammortamenti, cosicché i benefici connessi ai super-ammortamenti risultavano fino ad oggi preclusi. Con la nuova previsione, invece, tali contribuenti avranno l’indiscusso vantaggio di poter compensare il credito d’imposta con l’imposta flat del 5 – 15%, nonché con i contributi previdenziali dovuti ed è previsto che il credito sia utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24.

Professionisti                                                                                                                                                                            Anche i professionisti, potranno fruire del credito d’imposta ma solo quello “ordinario” (che sostituisce il super-ammortamento), non anche del credito d’imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”.

Imprese escluse dall’agevolazione:

  • le imprese in stato di crisi; (in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni);
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. (ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Condizioni per la fruizione del credito:

La fruizione del beneficio spettante è condizionata:

  • al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,
  • al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

E’ il caso di predisporre un documento circa il rispetto dei due adempimenti da far firmare all’imprenditore?

 

Beni  esclusi dall’agevolazione:

  • gli autoveicoli indicati all’articolo 164, comma 1, del Tuir, (sia se utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa sia se usati promiscuamente)
  • i beni per i quali il Dm 31 dicembre 1988, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento;
  • i fabbricati e delle costruzioni;
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Il trattamento contabile del credito d’imposta

Il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti consiste in una erogazione da un soggetto pubblico a favore del contribuente per incentivarlo a effettuare investimenti.

Contabilmente il bonus costituisce un provento di natura non ricorrente che si concretizza nell’attribuzione di un credito tributario, generato in conseguenza dell’acquisto di un bene di cui, in sostanza, riduce il costo.

Il beneficio è qualificabile come contributo in conto impianti.

I contributi in conto impianti sono riferiti e commisurati al costo dei cespiti e come tali partecipano direttamente o indirettamente alla formazione del risultato dell’esercizio secondo il criterio della competenza.

Secondo il principio contabile Oic 16, i contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati.

Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contribuiti acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

Con riferimento al credito d’imposta in commento la ragionevole certezza del beneficio si ottiene:

  • con l’entrata in funzione (per i beni ordinari)
  • con l’interconnessione (per i beni 4.0);

per cui, al rispetto dei requisiti il diritto a fruire del credito d’imposta avviene automaticamente.

Sotto il profilo contabile, il principio contabile indica 2 modalità alternative di iscrizione a bilancio del contributo:

“Metodo indiretto”  o del ricavo anticipato

  • Imputazione del contributo maturato tra i ricavi del conto economico, da un lato, e degli ammortamenti calcolati sul costo lordo dell’immobilizzazione, dall’altro.

Il contributo viene iscritto alla voce A.5 del conto economico (Altri ricavi e proventi), e riduce appunto indirettamente il costo del bene, che partecipa alla formazione del reddito di esercizio mediante le relative quote di ammortamento.

La corretta contabilizzazione per competenza del contributo si ottiene rinviando agli esercizi successivi una parte del ricavo iscritto alla voce A.5, mediante risconti passivi, in parallelo col processo di ammortamento.

Dal punto di vista fiscale, essendo come si è detto il contributo irrilevante nella determinazione del reddito imponibile, occorrerà apportare apposite variazioni in diminuzione nel modello dichiarativo per eliminare la componente di ricavo per contributi attribuita all’esercizio.

“Metodo diretto”  o rettifica del costo 

  • I contributi sono portati a diretta riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.

Di conseguenza con questo secondo metodo sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti, determinati però sul valore dell’immobilizzazione materiale al netto dei contributi.

In questo caso, occorrerà in ciascun anno di ammortamento operare in dichiarazione una variazione in diminuzione, che sarà pari alla differenza tra la quota di ammortamento “teorica” (ossia calcolata sul costo pieno del bene, al lordo del contributo) e quella calcolata sul costo del bene netto dal contributo.

In entrambi i casi, l’effetto fiscale è lo stesso.

Qualora si adotti la modalità di determinazione dell’ammortamento civilistico sulla base sul costo d’acquisto lordo (cioè non ridotto del credito d’imposta) e l’imputazione a ricavo non imponibile della quota parte del credito d’imposta imputabile per competenza all’esercizio, sulla base del medesimo piano di ammortamento civilistico, dal punto di vista meramente operativo avremo:

  • modalità operative invariate per quanto riguarda la registrazione contabile dell’acquisto del bene;
  • modalità operative invariate per l’inserimento e il trattamento del bene a libro cespiti, compreso quindi il calcolo degli ammortamenti civilistici e fiscali.

Qualora, invece, si adotti la modalità di determinazione dell’ammortamento civilistico sulla base del costo d’acquisto netto (cioè ridotto del credito d’imposta), accompagnata dall’indicazione di un’ulteriore variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi corrispondente alla quota parte del credito d’imposta imputabile all’esercizio, occorrerà procedere come segue:

  • per quanto riguarda la registrazione contabile dell’acquisto del bene, occorrerà tener conto dell’intero credito d’imposta spettante;
  • l’inserimento del bene a libro cespiti dovrà essere effettuato al netto dell’intero credito d’imposta spettante, ovvero indicando sia il valore lordo che il credito d’imposta;
  • il calcolo degli ammortamenti civilistici e fiscali, dovrà essere effettuato con riferimento al valore del bene netto, ossia ridotto del credito d’imposta;
  • la determinazione della ulteriore variazione in diminuzione, da riportare nella dichiarazione dei redditi, dovrà essere effettuata con riferimento alla differenza tra la quota di ammortamento civilistico calcolata sul valore del bene al lordo del credito d’imposta e la quota di ammortamento calcolata sul valore del bene al netto del credito d’imposta.

Natura dell’agevolazione

Sotto l’aspetto tributario, è previsto  che il bonus non concorra alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile Irap.

Esso inoltre non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (di cui all’articolo 61 ed all’articolo 109, comma 5, del Tuir).

Monitoraggio

Una volta adempiuti gli oneri sopra elencati il soggetto beneficiario dell’agevolazione dovrà avere cura di monitorare i beni oggetto di investimento agevolato entro un determinato periodo di osservazione per quanto concerne:

  • l’eventuale cessione a titolo oneroso;
  • l’eventuale delocalizzazione al di fuori del territorio dello Stato;
  • il mantenimento dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni 4.0.

 

Qualora un bene strumentale agevolato col credito d’imposta in esame venga distolto dall’originaria funzione di contribuire alla trasformazione tecnologica e digitale del complesso aziendale in cui è inserito, scatta infatti il meccanismo di recupero dell’agevolazione poiché risulta vanificata la finalità incentivante della misura.

In tal caso il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

Il periodo di osservazione in cui il contribuente deve astenersi dall’alienazione o delocalizzazione del bene ha una durata circoscritta:

fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione per beni ordinari;

fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione per beni 4.0.

il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Esistono due casi di deroga alla regola generale di recupero dell’agevolazione:

  • effettuazione di un investimento sostitutivo del bene materiale 4.0 oggetto di cessione, nel medesimo periodo d’imposta, con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A annesso alla L. 232/2016, previa analoga attestazione dell’effettuazione dell’investimento sostitutivo, delle caratteristiche del nuovo bene e del requisito dell’interconnessione, ai sensi dell’articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017;
  • destinazione del bene all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, temporaneo utilizzo anche fuori dal territorio dello Stato senza che si possa configurare una delocalizzazione all’estero, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) (sul tema vedasi la risposta dell’Agenzia delle entrate all’interpello n. 14 del 24.01.2020).

In caso di affitto d’azienda o ramo d’azienda

Non scatta al contrario il recupero dell’agevolazione secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare 8/E/2019: l’agevolazione continua in capo al cessionario trattandosi di un mero mutamento della titolarità dell’azienda, che non altera di per sé il livello tecnologico e digitale del complesso aziendale.

Il mantenimento

Il mantenimento del diritto all’agevolazione dipende inoltre dal soddisfacimento dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni 4.0 per l’intera durata dell’incentivo, in quanto la trasformazione tecnologica e digitale in chiave 4.0 comporta che l’impresa operi effettivamente e costantemente secondo tali modalità.

Per quanto attiene il requisito di interconnessione il Mise, nella circolare n. 177355 del 23.05.2018, ha precisato che “dovrà essere presente, evidentemente, anche nei periodi d’imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso”.

 Adempimenti

Comunicazione al MISE

Il bonus deve essere comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico, per ciascun periodo d’imposta agevolabile, tramite apposito modello, approvato con decreto direttoriale dallo stesso Mise.

Il modello di dichiarazione, le sue specifiche e la data di trasmissione non risultano ancora definiti (peraltro, attualmente, non risulta approvato neppure il modello previsto dalla precedente norma agevolativa).

Allo scopo sono state formalizzate una serie di richieste al Ministero, che solo il 29 dicembre 2020 (ovvero due giorni prima dell’ipotetica scadenza del 31 dicembre), ha diffuso una nota chiarendo che “con l’approssimarsi della data del 31 dicembre 2020,  è previsto che l’invio della comunicazione avvenga da parte delle imprese su base volontaria e in ottica collaborativa”.

è importante evidenziare che la comunicazione riporta : “ che sia il diritto all’applicazione delle discipline agevolative e sia l’utilizzo in compensazione dei relativi crediti non sono in alcun modo subordinati al suddetto invio”.

Lo stesso documento richiama quanto scritto nelle Legge di Bilancio 2021 “è in corso di predisposizione l’apposito decreto direttoriale per l’indicazione del contenuto, delle modalità e della data, nel corso del 2021, a partire dalla quale le imprese potranno effettuare l’invio della comunicazione in questione”.

Documentazione

Chi fruisce del credito d’imposta deve conservare la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi. A tal fine:

  • le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere l’espresso riferimento alle norme agevolative (facendo apporre dal fornitore sul documento una dicitura del tipo “beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del 30.12.2020”);
  • quanto agli effetti della mancata indicazione della dicitura in fattura, l’Agenzia delle Entrate (con riferimento all’analogo credito previsto dalla Legge di Bilancio 2020) ha avuto modo di chiarire che esiste la possibilità di integrare la documentazione eventualmente priva della dicitura.

Integrazione Risposta n. 438 del 5/10/2020 Agenzia Entrate:

  • in relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;

in relazione alle fatture elettroniche, il beneficiario, in alternativa, può:

  • stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile;
  • oppure realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso.
  • La predetta regolarizzazione documentale deve essere operata, da parte dell’impresa beneficiaria, entro la data in cui dovessero essere avviate eventuali attività di controllo.

L’Agenzia Entrate, con riferimento ai beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, con la risposta 439 sempre del 5/10/2020, ha previsto stesa modalità di integrazione.

Inoltre  (documentazione) Perizia /dichiarazione

  • per i beni Industria 4.0, va prodotta una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario non superiore a 300 mila euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’azienda acquirente.

 

Cumulabilità

  • Il bonus investimenti è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo, considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto;
  • non è soggetto alle restrizioni dettate dall’articolo 34, legge n. 388/2000 (limite annuale di 700mila euro, innalzato a 1 milione per l’anno 2020), dall’articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007 (limite di 250mila euro per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e dall’articolo 31, Dl n. 78/2010 (compensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo);
  • Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all’interno del consolidato fiscale.

 

Quadro RU

I dati del credito d’imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Per ciascuna fattispecie agevolabile va compilato un distinto modulo della presente sezione I, utilizzando i seguenti codici credito:

  • “H4”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 188, legge n. 160/2019 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla legge n. 232/2016).

Il credito d’imposta è utilizzabile in   compensazione in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6932”;

  • “2H” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 189, legge n. 160/2019 (beni di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016).

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6933”;

  • “3H” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui al comma art. 1, comma 190, legge n. 160/2019 (beni di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016).

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6934”.

Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

  • rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione.
  • I righi RU2, RU6 e RU8 vanno compilati dai soggetti con periodo d’imposta 2020/2021.
  • Nel rigo RU2 i soggetti con periodo d’imposta 2020/2021 devono riportare il credito d’imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione utilizzando il/i codice/i riferito/i alla tipologia di investimento realizzato/i nel precedente periodo d’imposta.

Inoltre, nella sezione IV, rigo RU120, va indicato l’ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta, compilando:

  •  la colonna 1, in relazione al codice credito H4, per gli investimenti di cui al comma 188;
  •  la colonna 2, in relazione al codice credito 2H, per gli investimenti di cui al comma 189;
  •  la colonna 3, in relazione al codice credito 3H, per gli investimenti di cui al comma 200.

 

 

CODICI TRIBUTO:

Per l’utilizzazione del Credito di imposta beni strumentali 2020 e 2021, nella Risoluzione n. 3 del 13 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha indicato i codici da utilizzare rispettivamente nel 2020 e 2021.

Di seguito un riepilogo degli stessi codici:

Credito di imposta beni strumentali 2020, i codici tributo da utilizzare:

  • 6932    Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019,
  • 6933    Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019,
  • 6934    Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019.

 

Per l’agevolazione così come definita dalla Legge di Bilancio 2021, è necessario far riferimento ad altri codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la stessa risoluzione numero 3 del 13 gennaio.

Credito di imposta beni strumentali 2021, il codici tributo da utilizzare:

  • 6935    Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020,
  • 6936    Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n.178/2020,
  • 6937    Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020.

I codici tributo sono da indicare nella sezione “Erario” del modello F24:

i valori vanno indicati in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”;

il campo “anno di riferimento” va compilato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni indicato per esteso, (es. 2021).

 

 

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