Il nuovo regime forfettario 2016
Questo regime agevolato è stato introdotto nell’anno 2015, rappresenta il regime fiscale naturale per i soggetti che ne hanno i requisiti.
Le principali caratteristiche di detto regime sono: – durata illimitata finchè sussistono i requisiti di accesso; – imposta sostitutiva unica pari al 15%; – limite dei ricavi da non superare, variabile in funzione dell’attività svolta, – non deducibilità dei costi, ma abbattimento forfettario del reddito sulla base di aliquote differenziate per tipologia di attività.
L’aliquota di imposta sostitutiva unica al 15%, è stata confermata anche per quest’anno dalla legge di stabilità per l’anno 2016.
Per le nuove iniziative produttive, la legge prevede la possibilità di avvalersi dell’aliquota ridotta del 5% per i primi 5 anni di attività. Per beneficiare dell’aliquota ridotta, però, è necessario dimostrare che l’attività che si avvia abbia il requisito della novità, e ciò lo si fa nel rispetto delle seguenti condizioni: – il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; – l’attività da esercitare non costituisca “mera prosecuzione” di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione; – se l’attività è il proseguimento di un’attività esercitata da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi o compensi dell’anno precedente non deve superare i limiti di ricavi previsti per il regime forfetario.
I limiti dei ricavi/compensi, da tener presente, per ciascuno dei 9 gruppi di attività, rappresenta una condizione di accesso al regime: ciò vuol dire che i contribuenti che hanno realizzato nell’anno solare precedente o intendono realizzare nell’anno in corso (in caso di inizio attività) ricavi e compensi per importi superiori ai predetti limiti, non potranno usufruire di questo regime di vantaggio, ma rientreranno nell’ordinario regime fiscale. I nuovi limiti di ricavi sono i seguenti:
Ecco la tabella con tutti i limiti dei ricavi/compensi e delle percentuali di redditività da dichiarare per l’attività corrispondente:
Descrizione | Valore soglia dei ricavi/compensi | Redditività |
Industrie alimentari e delle bevande | 45.000 | 40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 50.000 | 40% |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 40.000 | 40% |
Commercio ambulante di altri prodotti | 30.000 | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | 25.000 | 86% |
Intermediari del commercio | 25.000 | 62% |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 50.000 | 40% |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi | 30.000 | 78% |
Altre attività economiche | 30.000 | 67% |
Un’ulteriore novità introdotta con riferimento al regime forfettario è la possibilità di associare a tale reddito anche redditi di lavoro dipendente, purchè nel rispetto di determinati limiti.
Dal 2016 è stata resa più vantaggiosa l’adesione al regime, infatti è stato modificato il vincolo che occorre rispettare per l’accesso al regime, in caso di esercizio di attività di lavoro dipendente (o assimilati), nell’anno precedente a quello di applicazione del forfait. Non occorre superare redditi di lavoro dipendente o assimilato (compreso il reddito da pensione), eccedenti la soglia di 30.000 Euro. Il rispetto di tale limite non rileva se il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulti cessato.
Come detto per le nuove iniziative produttive,c’è la possibilità di avvalersi dell’aliquota ridotta del 5% per i primi 5 anni di attività. Per beneficiare dell’aliquota ridotta, però, è necessario dimostrare che l’attività che si avvia abbia il requisito della novità, e ciò lo si fa nel rispetto delle seguenti condizioni: – il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; – l’attività da esercitare non costituisca “mera prosecuzione” di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione; – se l’attività è il proseguimento di un’attività esercitata da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi o compensi dell’anno precedente non deve superare i limiti di ricavi previsti per il regime forfetario.
L’ultima rilevante novità riguarda il regime contributivo di vantaggio associato al regime forfettario. Per il periodo di imposta 2015, i soggetti che hanno usufruito del regime fiscale forfettario hanno anche goduto del regime contributivo agevolato, consistente nella riduzione dei contributi previdenziali obbligatori da versare all’Inps. In particolare, l’agevolazione contributiva consisteva nel mancato obbligo di versamento dei contributi minimali, il contribuente era tenuto al versamento dei contributi Inps solo in misura percentuale al reddito conseguito. La legge di stabilità per il 2016, ha abrogato questa disposizione, ma prevede un nuovo regime contributivo agevolato associato al regime fiscale forfettario. La novità consiste nel fatto che, dal 2016, saranno di nuovo dovuti i contributi minimali sul reddito, ma con un abbattimento del 35%. Questo comporta, di conseguenza, che i contribuenti saranno chiamati a versare i contributi previdenziali Inps alle ordinarie scadenze di maggio (1° rata), agosto (2° rata), novembre (3° rata) e febbraio (4° rata). L’importo della contribuzione sarà pari ai minimali stabiliti annualmente dall’Inps, ma ridotti del 35%.