Tabella riepilogativa:
Operazioni soggette ed esenti da bollo |
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Fattispecie | Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale | Applicazione dell’imposta di bollo (nella misura di euro 2,00) per importi superiori ad euro 77,47 |
Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto soggettivo ed oggettivo | Artt. 2, 3, 4 e5 del D.P.R. n. 633/1972 | Soggette ad imposta di bollo |
Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale | Artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 | Soggette ad imposta di bollo.
A decorrere dal 1° gennaio 2010, le prestazioni di cui agli artt. da 7-ter a 7-setpies del D.P.R. n. 633/1972 (prestazioni di servizi a committenti soggetti passivi non residenti; servizi relativi a immobili ubicati all’estero, ecc.) sono soggette ad imposta di bollo. |
Escluse da IVA (riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora; penalità per inadempimenti, ecc.) | Art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 | Soggette ad imposta di bollo |
Note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc.; | Nota Agenzia entrate 26/1/2001, n. 6/E e nota Ministero finanze 7/12/1974, n. 432130 | Sono soggette ad imposta di bollo se presentate da:
Sono, invece, esenti da bollo le note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc. presentate al datore di lavoro dai propri dipendenti. |
Esportazioni di beni | Art. 8, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972, art. 15, terzo comma, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, R.M. 6/6/1978, n. 290586 | Sono esenti dall’imposta di bollo:
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Cessioni ad esportatori abituali che rilasciano dichiarazione d’intento | Art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 | Sono soggette ad imposta di bollo.
Sono esenti dall’imposta di bollo le cessioni di beni (con esclusione delle prestazioni di servizio) certamente destinati a successiva esportazione a cura dell’acquirente, sempre che ne sia data indicazione all’interno della fattura (C.M. 1/8/1973, n. 415755). |
Cessioni intracomunitarie di beni | Artt. 41, 42 e 58 del D.L. n. 331/1993 | Sono esenti dall’imposta di bollo:
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Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione | art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972, Nota Ministero finanze 1/8/1973, n. 415755, Nota Ministero finanze 4/10/1984, n. 311654, C.M. Direzione dogane 11/4/1973, n. 233-316/30819/8 | Sono esenti dall’imposta di bollo le fatture non imponibili di cui all’art. 8-bisunicamente se emesse nei confronti degli armatori per l’imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo, in quanto atti inerenti ad operazioni tendenti alla realizzazione dell’esportazione di merci (Note Ministero finanze 1° agosto 1973, n. 415755, e 4 ottobre 1984, n. 311654, C.M. Dir. gen. dog. 11 aprile 1973, n. 233-316/30819/8).
Le altre operazioni indicate nell’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 che non rientrano nella fattispecie evidenziata sono, invece, soggette a bollo nella misura di 2 euro, se di importo superiore ad euro 77,47. |
Servizi internazionali | Art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, Nota Ministero finanze 6/6/1978, n. 290586 | In linea generale sono soggetti ad imposta di bollo.
Sono esenti dall’imposta di bollo i servizi internazionali diretti a realizzare esclusivamente l’esportazione di merci. |
Copie conformi di fatture | C.M. 1/08/1973, n. 415755 | Medesimo trattamento riservato alla fattura originale; ne consegue che:
Nel caso di copia fattura per utilizzo esclusivo ai fini contabili ed amministrativi interni dalle imprese emittenti, affinché non torni applicabile l’imposta di bollo si dovrà riportare sulla copia/duplicato che “trattasi di copia per uso interno amministrativo o contabile, il bollo è stato applicato sull’originale” (Note Ministero finanze: 1° febbraio 1973, n. 415051 e 24 aprile 1973, n. 415195). |
Cessioni ad esportatori abituali | Art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 | Sono soggette ad imposta di bollo.
Sono esenti le fatture per cessioni di beni (mai le prestazioni di servizio): nel caso in cui i beni siano destinati a successiva esportazione a cura dell’acquirente, previa espressa menzione in fattura (C.M. 1° agosto 1973, n. 415755). In assenza di certezza di tale condizione si applica il bollo (R.M. 10 agosto 1978, n. 411861). |
Note credito (variazioni in diminuzione) | Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 | Sono soggette ad imposta di bollo le note di credito:
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Note debito (variazioni in aumento) | Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 | Costituiscono delle fatture integrative; conseguentemente seguiranno le regole generali per l’applicazione o meno dell’imposta di bollo. |
Fatture miste | Risoluzione 3/7/2001, n. 98/E | Le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad IVA, sono soggette ad imposta di bollo se la somma di uno o più componenti dell’intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad IVA supera euro 77,47. |
Contribuenti nel regime dei minimi | Circolare 28/1/2008, n. 7/E e risoluzione 3/10/2008, n. 365/E | Applicazione dell’imposta di bollo |
Reverse charge | Circolare 29/12/2006, n. 37/E, art. 17 del D.P.R. n. 633/1972e art. 46 del D.L. n. 331/1993 | Gli acquisti (di beni o servizi) soggetti a reverse charge sono esenti dall’imposta di bollo in considerazione del fatto che risultano comunque “assoggettati” ad IVA (ancorché debitore dell’imposta sia il cessionario/committente).
Rientrano in tale fattispecie anche i casi di reverse charge cd. “interno” previsti dall’art. 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (ad es. subappalto in edilizia, cessioni di fabbricati con opzione per l’assoggettamento ad IVA effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, ecc.); nonché le cessioni di rottami di cui all’art. 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. n. 633/1972). |
Autofattura | Art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972 | Le autofatture emesse ai fini della regolarizzazione di operazioni soggette ad IVA sono esenti dall’imposta di bollo.
Le autofatture emesse senza addebito di IVA (ad esempio non imponibili, esenti, escluse o fuori campo, ecc.), che non sono state emesse in relazione ad esportazioni di merci, sono soggette ad imposta di bollo. |
Cessioni a Repubblica di San Marino, Città del Vaticano od organismi aventi trattati ed accordi internazionali | Artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 633/1972 | Esenti dall’imposta di bollo |
Fatture emesse dagli agenti di assicurazione per le provvigioni spettanti | Legge 29/10/1961, n. 1216 | Ancorché le stesse siano emesse in esenzione di IVA, ai sensi dell’art. 10del D.P.R. n. 633/1972, sono esenti da imposta di bollo in considerazione del fatto che vi è l’alternatività con le imposte sulle assicurazioni. |
Regimi speciali cd. “base da base” | Art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 e D.L. 23/2/1995, n. 41 | Non sono soggetti ad imposta di bollo (in considerazione del fatto che il “margine” è soggetto ad IVA – a nulla rilevando l’eventuale margine negativo):
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Regimi monofasici | Artt. 2 e 74 del D.P.R. n. 633/1972 | Sono esenti dall’imposta di bollo (in considerazione del fatto che l’IVA si considera “assolta all’origine”):
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Operazioni in split payment | Esenti dall’imposta di bollo |